Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 ago 2014
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto; b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica; c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili; d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi; e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica; f) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; g) interoperabilità: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'; i) autorità pubblica: 1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici; 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente; 3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2). i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica; k) elenco ufficiale delle autorità pubbliche: la fonte per l'individuazione delle autorità responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all', comma 3, e dei servizi ad essi relativi; l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico; m) geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-2

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