Sez. II

Art. 22

Depositi versati in un conto di pagamento

In vigore dal 13 gen 2018
1. Quando un consumatore versa contanti su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'utente non è un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-22

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Art. 22 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Depositi versati in un conto di pagamento | Portale Normativo