Sez. II
Art. 22
Depositi versati in un conto di pagamento
In vigore dal 13 gen 2018
1. Quando un consumatore versa contanti su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'utente non è un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-22