Capo IIISez. I

Art. 18

Importi trasferiti e importi ricevuti

In vigore dal 13 gen 2018
1. I prestatori di servizi di pagamento ed eventuali loro intermediari che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito. 2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente. 3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al comma precedente, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-18

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Art. 18 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Importi trasferiti e importi ricevuti | Portale Normativo