Sez. II

Art. 21

Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento

In vigore dal 13 gen 2018
1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell', comma 2.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-21

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Art. 21 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento | Portale Normativo