Sez. III

Art. 26

Risarcimento dei danni ulteriori

In vigore dal 13 gen 2018
1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione può essere determinato in conformità alla disciplina applicabile al contratto concluso tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-26

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Art. 26 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Risarcimento dei danni ulteriori | Portale Normativo