Capo IIISez. I

Art. 15

Ricezione degli ordini di pagamento

In vigore dal 13 gen 2018
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine... è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Prima di tale momento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 2. Se l'utente e il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Ricezione degli ordini di pagamento | Portale Normativo