Art. 9
Applicazione
In vigore dal 2 mar 2010
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all', comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;12#art-9