Art. 8

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 2 mar 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;12#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo