Art. 8 · Disposizioni finanziarie

Art. 8

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 2 mar 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;12#art-8