Art. 7
Abrogazioni
In vigore dal 2 mar 2010
1. Fatto salvo quanto previsto dall', a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:
a) gli , l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;
b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;
c) l', l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;
e) l'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni;
f) l', comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;
g) l'Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.
2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;12#art-7