Art. 2

Libera circolazione delle merci

In vigore dal 2 mar 2010
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli , non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi. 2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;12#art-2

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