Capo I
Art. 15
Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario
In vigore dal 8 ago 2021
1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale.
4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.
Note all'articolo
- E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 9-7-2013 a seguito della soppressione della lettera m) dell'art. 5, comma 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, che disponeva la modifica del comma 2 del presente articolo, ad opera della L. 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del D.L. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-15