Capo V

Art. 18

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

In vigore dal 10 giu 2021
1. Su proposta del Presidente, d'intesa con il Segretario Generale,, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente. 2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-18

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Art. 18 Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. — Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi | Portale Normativo