Capo I

Art. 14

Trattamento economico

In vigore dal 30 giu 2022
1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79. 1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all', comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-14

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Art. 14 Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. — Trattamento economico | Portale Normativo