Capo I
Art. 9
Responsabili di settore
In vigore dal 10 giu 2021
1. La Scuola è strutturata in settori di attività per un numero massimo di quattro.
2. I responsabili di ciascun settore di attività sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati.
3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attività organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Segretario Generale.
4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore è stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.
5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-9