Capo I
Art. 8
Segretario Generale
In vigore dal 30 giu 2022
1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:
a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all' e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all', comma 1, comma 5;
e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa programmazione in attuazione dell', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) nomina i dirigenti della Scuola.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-8