Capo I
Art. 2
Natura e finalità
In vigore dal 8 ago 2021
1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.
2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:
a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica;
b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;
c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;
d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;
e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;
f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-2