Art. 16

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 22 giu 2017
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74. 2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli , comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell' del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-16

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Art. 16 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni — Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale | Portale Normativo