Art. 4

Ciclo di gestione della performance

In vigore dal 22 giu 2017
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all', le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che al comma 2, lettera f), del presente articolo dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-4

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Art. 4 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni — Ciclo di gestione della performance | Portale Normativo