Art. 4
4 / 76Ciclo di gestione della performance
In vigore dal 22 giu 2017
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all', le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all';
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che al comma 2, lettera f), del presente articolo dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-4