Art. 15

Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

In vigore dal 15 nov 2009
1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione: a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all', comma 1, lettere a) e b); c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all', nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-15

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Art. 15 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni — Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo | Portale Normativo