Art. 13

Autorità nazionale anticorruzione

In vigore dal 22 giu 2017
1. La Commissione istituita in attuazione dell', comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell' della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche.... 2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi... 6 e 8. 3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione.... Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 4. La struttura operativa dell'Autorità è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell'Autorità medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.... PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi... della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 6. L'Autorità nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all', comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; g) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; h) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; i) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; l) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74; n) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; o) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74; 7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 AGOSTO 2014, N. 114. 8. Presso l'Autorità è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui , ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. 9. I risultati dell'attività dell'Autorità sono pubblici. L'Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. 10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l'Autorità affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. 11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorità e fissati i compensi per i componenti. 12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'.

Note all'articolo

  • Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-decies)che la facolta' di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dal presente articolo, comma 3, ultimo periodo, come modificato ai sensi del medesimo decreto-legge, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge che continuano ad operare fino al termine del mandato.
  • Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, commi 1 e 2) che l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e' soppressa e i compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui al presente articolo, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione. Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-13

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Art. 13 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni — Autorità nazionale anticorruzione | Portale Normativo