Art. 19

Sanzioni

In vigore dal 4 apr 2009
1. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all', comma 1, l'obbligo di cui all', o quello di cui all', è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto del certificato comunitario per la navigazione interna o del certificato supplementare. 2. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità o non sottopone l'unità navale a visita ai sensi dell', comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 3. Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non tiene a bordo il certificato di cui agli , comma 2, o 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 4. Il rapporto di cui all', della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente come definita dall', comma 1, lettera b). 5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo è competente anche il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-19

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Art. 19 Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. — Sanzioni | Portale Normativo