Art. 8

Copertura finanziaria

In vigore dal 24 nov 2007
1. Per le finalità di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede: a) per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unità previsionale di base del Ministero della giustizia; b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Mastella, Ministro della giustizia D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204#art-8

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