Art. 3

Regime linguistico

In vigore dal 9 ago 2019
1. Le informazioni di cui all', comma 1, trasmesse dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, all'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorità di decisione l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. 2. Le informazioni di cui all', comma 2, trasmesse dall'autorità di decisione all'autorità di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità cui l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. 3. I verbali delle audizioni di cui all', comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo