Art. 7

Regolamento di attuazione

In vigore dal 9 ago 2019
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure della Repubblica presso i tribunali, del punto centrale di contatto di cui all', nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione. 2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformità alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato. — Regolamento di attuazione | Portale Normativo