Art. 4
Esenzione da spese e da formalità di autenticazione
In vigore dal 9 ago 2019
1. Le attività svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, o dall'autorità di decisione sono esenti da autenticazione o formalità equivalenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204#art-4