Art. 7

Autorità di sicurezza del porto

In vigore dal 24 nov 2007
1. Fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Autorità di pubblica sicurezza ed alle altre Forze di polizia, l'Autorità di sicurezza del porto è l'Autorità responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione. Tale Autorità ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza di cui all'. 2. Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorità portuale, l'Autorità di sicurezza opera di concerto con la predetta Autorità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-7

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