Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 nov 2007
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «porto»: una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, come individuata ai sensi dell', comma 2, che ha al suo interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 che forniscono servizi alle navi di cui alla regola 2, cap. XI-2 Convenzione SOLAS o alle navi di cui all', comma 2, del citato regolamento;
b) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) «punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti»: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in merito all'attuazione, al controllo e all'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza di cui alle presenti norme;
d) «Autorità di sicurezza del porto»: Ufficio del Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all'applicazione del presente decreto;
e) «Autorità portuale»: gli Enti di cui all' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
2. Per le definizioni non espressamente indicate, si applicano quelle contenute nel regolamento (CE) n. 725/2004.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-2