Art. 10
Livelli di sicurezza
In vigore dal 24 nov 2007
1. L'Amministrazione adotta i livelli di sicurezza in uso per ogni porto o parte del porto, in armonia ed in conformità alle procedure stabilite per la determinazione dei livelli di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.
2. L'Autorità di sicurezza del porto provvede ad inoltrare l'informazione relativa al pertinente livello di sicurezza in vigore in ciascun porto di giurisdizione o parte di esso ai vari soggetti interessati, secondo il criterio della necessità di conoscere, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di informazioni sensibili.
3. Per ogni livello di sicurezza, il piano di sicurezza del porto può prevedere l'applicazione di diverse misure di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative valutazioni di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-10