Art. 11
Agente di sicurezza del porto
In vigore dal 24 nov 2007
1. Per ciascun singolo porto ovvero per più porti di giurisdizione soggetti all'applicazione del presente decreto, l'Autorità di sicurezza del porto individua, su proposta dell'Autorità portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione della precitata Autorità, ove istituita, un agente di sicurezza del porto nell'ambito del rispettivo personale dipendente.
2. L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale.
3. Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e l'agente di sicurezza del porto agiscono in stretta collaborazione tra loro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-11