Art. 14

Sanzioni amministrative

In vigore dal 24 nov 2007
1. All'articolo 1174 del codice della navigazione, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall', n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-14

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Art. 14 Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti. — Sanzioni amministrative | Portale Normativo