Capo I

Art. 4

Attuazione

In vigore dal 24 nov 2007
1. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome sono le autorità responsabili competenti per l'attuazione dei requisiti di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Attuazione | Portale Normativo