Capo II
Art. 5
Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani
In vigore dal 24 nov 2007
Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani 1. L'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e delle cellule sono effettuati da personale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e che abbia formazione ed esperienza adeguate e si svolgono secondo modalità a tale fine autorizzate dalle regioni e dalle province autonome.
2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con le regioni e le province autonome, sono impartite le disposizioni per assicurare che l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule sia attuato nel rispetto della normativa vigente nel settore e in coerenza ai requisiti di cui all', comma 1, lettere b), e) e f). I controlli, compresi gli esami analitici, richiesti per i donatori sono effettuati dalle strutture a tali fini specificamente individuate, autorizzate e accreditate secondo le modalità previste dalle regioni o dalle province autonome.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-5