Art. 4 · Attuazione
Capo I

Art. 4

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Attuazione

In vigore dal 24 nov 2007
1. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome sono le autorità responsabili competenti per l'attuazione dei requisiti di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-4