Art. 10

Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 1 gen 2008
1. All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa». 2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-10

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Art. 10 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80. — Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 | Portale Normativo