Art. 14
Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 1 gen 2008
1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). - Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all', il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli , dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-14