Art. 10 · Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 10

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Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 1 gen 2008
1. All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa». 2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-10