Art. 8

Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 1 gen 2008
1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»; b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse; c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 36.». 2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «debiti» è sostituita dalla seguente: «crediti». 3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è abrogato; b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»; c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo della vita», sono soppresse. 4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-8

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Art. 8 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80. — Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 | Portale Normativo