Art. 8
8 / 22Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 1 gen 2008
1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;
b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 36.».
2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «debiti» è sostituita dalla seguente: «crediti».
3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;
c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo della vita», sono soppresse.
4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-8