Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 13 apr 2007
1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all', comma 3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è titolo per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento della prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante prevista dal comma 1-bis dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;34#art-6