Art. 1

Principi generali

In vigore dal 13 apr 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Principi generali 1. La regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale. 3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa già spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;34#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici. — Principi generali | Portale Normativo