Art. 4

Accordi

In vigore dal 13 apr 2007
1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;34#art-4

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Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici. — Accordi | Portale Normativo