Art. 5

Norma finanziaria

In vigore dal 13 apr 2007
1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai sensi del presente decreto si provvederà con legge statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell', si provvede con fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;34#art-5

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Art. 5 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici. — Norma finanziaria | Portale Normativo