Art. 6

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

In vigore dal 22 mar 2007
1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. — Tutela dei rappresentanti dei lavoratori | Portale Normativo