Art. 10

Oneri finanziari

In vigore dal 22 mar 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo