Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 4 set 2013
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.
2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione già esistenti nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni.
Note all'articolo
- La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25#art-3