Art. 6
6 / 11Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
In vigore dal 22 mar 2007
1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25#art-6