Art. 7
Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 26 mag 2016
1. La conformità degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento.
2. Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite nell'allegato II.
3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione di conformità di cui al comma 1 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-7