Art. 3

Applicabilità alle sottounità

In vigore dal 26 mag 2016
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con gli opportuni adattamenti alle sottounità per le quali gli allegati specifici degli strumenti stabiliscono i relativi requisiti essenziali. 2. Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformità.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione — Applicabilità alle sottounità | Portale Normativo